Possono presentare domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile i cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica e intellettiva, il cui grado minimo è stabilito da specifiche norme legislative.
Le malattie e le menomazioni per cui si presenta domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile non devono essere state riconosciute come invalidità per causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le quali l’invalidità civile è incompatibile.
***
L’indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.
Condizioni:
- viene erogata indipendentemente dall’età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un’invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
- non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).
Tale provvidenza ha la natura giuridica di contributo forfettario per il rimborso delle spese conseguenti all’oggettiva situazione di invalidità, non è assimilabile ad alcuna forma di reddito ed è esente da imposte.
L’indennità di accompagnamento è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare.
***
LEGGE 104/92
Questa legge, più nota comunemente come legge 104, si occupa dell’ assistenza; dell’integrazione sociale e dei diritti della persona portatrice di handicap; che secondo la definizione data dalla legge si identifica con chi, a causa del proprio stato, subisce una condizione tale da determinare un processo:
-
di svantaggio sociale;
-
di emarginazione;
I BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 104/92
L’ intento della Legge 104 è quello di superare gli ostacoli che si frappongono tra le persone con handicap ed una loro migliore integrazione agendo nel modo più mirato possibile, con benefici tendenti a favorire il più completo inserimento della persona con handicap nel contesto sociale.
Parte dei benefici sono fruibili da tutte le persone con handicap mentre altri benefici sono riconosciuti in relazione alla gravità dell’ handicap.
In realtà alcuni benefici sono previsti da altre disposizioni che però dipendono dal riconoscimento di persona handicappata.
I benefici che si possono ottenere tramite la Legge 104 sono :
AGEVOLAZIONI LAVORATIVE portatore di handicap con possibilità di scelta di:
-
n. 3 giorni di permesso mensile
-
in alternativa è ammissibile solo in mesi diversi
-
n.2 ore di permesso al giorno
PERMESSI PER LAVORATORI
Sono previsti in favore di persone che assistono con continuità un familiare in situazione di gravità Legge 104/92 art.33 comma 3. Come previsto dal citato articolo possono fruire di tre giorni mensili di permesso parente o affine entro il terzo grado di parentela convivente (nonché il coniuge) di una persona disabile riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell’ art. 3 comma 3 della legge 104/1992.
AGEVOLAZIONI PER I GENITORI
-
Figlio minore di 3 anni
-
Prolungamento astensione facoltativa, non ricoverato in istituti specializzati.
-
Alternativa riposi orari (2 ore giornaliere).
-
Figlio minore tra i 3 e i 18 anni.
-
Permesso mensile di 3 giorni
ULTERIORI AGEVOLAZIONI
-
Detrazioni fiscali;
-
Detrazioni di spese sanitarie;
-
IVA agevolata al 4% per l’acquisto di protesi, sussidi e strumenti tecnologici (telefono cellulare, computer ); l’esenzione dal pagamento della tassa governativa telefonia mobile;
-
IVA agevolata al 4% per l’acquisto e la trasformazione di veicoli per il trasporto di persone con handicap; l’esenzione dal pagamento del bollo auto
-
Permessi lavorativi retribuiti per la persona con handicap grave ,o per chi assiste un famigliare con handicap in stato di gravità.
La domanda deve essere presentata all’INPS di appartenenza, alla domanda deve essere allegata la certificazione rilasciata dall’ASL dalla quale risulta il riconoscimento di stato di handicap ai sensi dell’ art. 3 comma 3 della legge 104/1992.