Secondo il codice civile il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con gli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Il proprietario può utilizzare la cosa, cioè può trarne il valore d’uso che essa ha. Il proprietario è teoricamente libero di usare o non usare il bene, di decidere come usarlo, di trasformarlo e al limite di distruggerlo.
La facoltà di godere della cosa è la facoltà di utilizzare o non utilizzare la cosa (cosiddetta “disposizione materiale”) per trarne tutte o nessuna utilità. Tale facoltà contempla anche la possibilità di trasformare, e, al limite, di distruggere la cosa. Per le cose fruttifere implica il diritto di farsene propri i frutti, sia naturali sia civili. Il godimento della cosa realizza quello che è il suo valore d’uso.
La facoltà di disporre è la cosiddetta “disposizione giuridica” della cosa. Implica la facoltà di venderla o di non venderla, di donarla, lasciarla per testamento a Tizio o a Caio, di costituire sulla cosa diritti reali minori o diritti reali di garanzia. Tuttavia il diritto di proprietà non può essere esercitato in modo arbitrario; la facoltà di godimento e di disposizione del bene trovano infatti una serie di limiti che vengono normativamente fissati.
lo studio offre una consulenza su tutti gli aspetti dell’esercizio del diritto di proprietà, del possesso e dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, servitù, ecc…), sui rapporti di vicinato (muri, immissioni, luci e vedute, ecc…) sul sistema delle tutele, anche cautelari, a difesa del diritto del proprietario e/o del possessore.
Viene inoltre fornita consulenza in materia di diritto urbanistico, con particolare attenzione a tutte le problematiche attinenti i procedimenti amministrativi concernenti il permesso di costruire, la DIA, l’espropriazione per pubblica utilità, l’espropriazione in sanatoria, abusi edilizi, condoni e sanatorie.