ASSEGNO DIVORZILE: nessun riferimento al tenore di vita pregresso
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 2042 del 26 gennaio 2018 ( allegato_28984_1), ha escluso che per la costituzione dell’assegno divorzile debba farsi riferimento al precedente tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, evidenziando che a tale principio “sia sostituito quello della autosufficienza economica del coniuge“. La sentenza, inoltre, ha definito specifici parametri che la giurisprudenza di merito dovrà adeguare alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, per la valutazione della autosufficienza economica, quali ad esempio il possesso di redditi di qualsiasi specie, cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari (tenuto conto degli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza), le capacità effettive di lavoro personale, la stabile disponibilità di una casa di abitazione e altri elementi che potranno rilevare nel caso di specie.