RISARCIMENTO DEL DANNO ENTRO 10 ANNI SE IL PROGETTO DI INGEGNERIA PRESENTA DIFETTI
SE IL PROGETTO DI INGEGNERIA PRESENTA DIFETTI, si può chiedere il risarcimento denunciando i difetti entro 10 anni. E’ quanto ha stabilito la Cassazione nella sentenza del 20.12.2013 n° 28575.
Nel caso di specie , un architetto aveva richiesto l’emanazione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio cliente, il quale, tuttavia, si era opposto deducendo l’inadempimento del professionista ai propri obblighi contrattuali.
Il professionista, da parte sua, aveva però dedotto la decadenza del diritto di denunciare vizi da parte del cliente ai sensi del secondo comma dell’art. 2226 c.c., il quale così prevede: “Il committente deve, a pena di decadenza denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna”.
Ebbena, la Cassazione, ribadendo un principio giàenunciato in una precedente pronuncia a sezioni unite (SS. UU. 1587/2005) ha chiarito che “Le disposizioni dell’art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l’uno e l’altro compito, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226 c.c., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall’art. 2230 c.c.”.