CONTO CORRENTE: GLI ESTRATTI CONTO NON SONO SUFFICIENTI A PROVARE IL DEBITO DEL CLIENTE VERSO LA BANCA
Segnaliamo una interessante ordinanza emessa dal Tribunale di Novara il 26.02.2013 con cui è stata disposta la revoca della provvisoria esecutività di un d.i. avente per oggetto il credito vantato dalla Banca nei confronti del proprio correntista per il sando passivo del conto.
Invero, molto spesso i clienti bancari si trovano dinanzi a situazioni in cui la banca armata di estratti conto CON SALDO NEGATIVO, ottiene un titolo esecutivo, appunto il d.i., con cui provvedere a seguito della notifica del precetto, all’azione esecutiva contro il cliente in tempi brevissimi .
La Cassazione con un orientamento consolidatosi recentemente, (cfr. ex multis Cass. Civ. sentenze nn. 23974/2010 e 1842/2011, peraltro condiviso anche all’ABF (Arbitro Bancario e Finanziario) ha ritenuto però che la Banca, che ha ottenuto l’ingiunzione per il pagamento del saldo debitore derivato dagli estratti conto, in fase di opposizione è gravata dall’onere di produrre in giudizio prove dei fatti costitutivi fondanti la pretesa creditoria e cioè: il contratto posto alla base della domanda, nonché tutti gli estratti conto relativi al rapporto, dall’apertura all’estinzione.
Pertanto, secondo il ragionamento della Corte, in caso di opposizione al d.i., la banca non può limitarsi a ritenere provato il debito del correntista documentandolo esclusivamente a mezzo degli estratti conto; infatti, quand’anche gli estratti conto non siano stati contestati dal cliente entro 60 gg come prevede la legge, comunque la banca è tenuta nel giudizio di opposizione ad una prova certa e piena del credito azionato.