EREDITA’: AL CONIUGE SUPERSTITE SPETTA IL DIRITTO DI ABITAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E DI USO DEI MOBILI CHE LA CORREDANO

Come noto, ai sensi dell’art. 540 c.c., al coniuge superstite spettano il diritto di abitazione presso la casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano. Tuttavia sussiste contrasto tra i giudici di legittimità circa l’estensibilità di tale diritto, applicato in caso di successione necessaria,  (ovvero quella che stabilisce delle quote del patrimonio che necessariamente devono essere divise tra i successori)  anche in caso di successione legittima,  cioè quella applicabile in assenza di testamento.

Ebbene, la Cassazione civile con la pronuncia a Sezioni Unite del 27.02.2013 n° 4847 ha chiarito definitivamente il contrasto affermando che i diritti di uso e abitazione della residenza familiare spettano anche in caso di successione legittima, ovvero in mancanza di testamento. La corte nella stessa pronuncia ha poi sciolto un ulteriore contrasto giurisprudenziale, chiarendo che il valore del diritto di abitazione deve necessariamente essere detratto e stralciato dall’asse ereditario che andrà poi diviso tra  gli eredi, con la conseguenza che il coniuge superstite potrà godere di tale diritto in aggiunta alla quota ereditaria a lui comunque spettante.