LA CASSAZIONE CI RIPENSA: NESSUNA RILEVANZA DELLA SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE PER L’AFFIDAMENTO
Cambio di indirizzo da parte della Cassazione: nel giro di appena 12 giorni la Suprema corte si pronuncia sulla controversa sindrome da alienazione genitoriale (Pas), ovvero il disturbo di cui soffre un figlio condizionato da un genitore a rifiutare senza motivo i contatti con l’altro. La prima decisione (5847/2013) non mette in discussione la diagnosi di Pas formulata dall’Asl e sulla base di questa conferma la decisione del giudice di merito. Diversa è invece la conclusione a cui approda con la sentenza 7041, che accoglie il ricorso di una madre accusata di Pas. La vicenda è quella venuta in cronaca a Cittadella al momento in cui un ragazzino, affidato dalla Corte d’Appello di Venezia al padre, ma fino ad allora convivente con la madre, viene prelevato dalla scuola dalle forze dell’ordine per essere portato in una struttura educativa, con modalità che aveva sollevato l’indignazione della pubblica opinione (inclusa la nostra). Ebbene, la lunga analisi della Cassazione rammenta anzitutto che è in dubbio che si tratti di una sindrome, non essendo stata accolta come tale nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (Dsm) e sulla base di tali argomentazioni accoglie il ricorso presentato dalla madre, ribaltando le precedenti decisioni.
Tale pronuncia, non ha mancato di suscitare ulteriori polemiche tra giuristi e studiosi, oltre che da parte del giudice di merito che replicando alle censure mosse dalla Corte al proprio provvedimento afferma : “non può ritenersi che […] possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario supporto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancora più gravi di quelli che le teorie da esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare” .