NUOVO REDDITOMETRO: PER I GIUDICI E’ ILLEGITTIMO
Il Tribunale di Napoli (nella specie la sezione distaccata di Pozzuoli) boccia il nuovo redditometro.
Tale strumento, infatti, da poco rinnovato dal Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2012 (pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013), che ha determinato il contenuto degli elementi indicativi della capacità contributiva in base al quale il fisco potrà fondare la ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, è stato ritenuto illegittimo dai giudici di merito. L’ordinanza del Tribunale Napoli, sez. distaccata Pozzuoli del 20.02.2013 n° 250, è stata emessa nel corso di un procedimento intrapreso da un pensionato deciso ad impedire al fisco di conoscere gli aspetti più privati della sua vita, includendo anche le spese per cure mediche. Ebbene, il Tribunale ha deciso ordinando all’Agenzia delle Entrate di non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione o comunque attività di conoscenza e utilizzo dei dati relativi a quanto previsto dall’art. 38, 4° e 5° comma, del DPR 600/1973, e di cessare, ove iniziata, ogni attività di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere relativi alla posizione del ricorrente.
Ciò sulla base dell’assunto che “il decreto ministeriale è non solo illegittimo, ma radicalmente nullo ai sensi dell’art. 21 septies legge n. 241/1990 per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione in quanto emanato del tutto al di fuori del perimetro disegnato dalla normativa primaria e dei suoi presupposti e al di fuori della legalità costituzionale e comunitaria, atteso che il c.d. redditometro utilizza categorie concettuali ed elaborazioni non previste dalla norma attributiva, che richiede la identificazione di categorie di contribuenti, laddove – … – il d.m. non individua tali categorie ma altro, sottoponendo indirettamente – visto l’ampiezza dei controlli e il riferimento ai nuclei familiari – a controllo anche le spese riferibili a soggetti diversi dal contribuente e per il solo fatto di essere appartenenti al medesimo nucleo familiare (si pensi all’acquisto di un medicinale per il congiunto malato oppure del libro di lettura)”.