MOLESTIE : NON C’E’ REATO SE FATTE ATTRAVERSO L’EMAIL
La ha escluso che il reato di molestie possa essere configurato – a differenza di quanto si verifica nel caso dei c.d. s.m.s. inviati su utenze telefoniche mobili -, qualora si tratti di messaggi di posta elettronica, privi, in quanto tali, del carattere di invasività in quanto si può scegliere se aprirli o meno – diversamente dai messaggini inviati al telefono cellulare.
La fattispecie criminosa prevista dall’art. 660 c.p. punisce la condotta dell’agente che per petulanza, ovvero per altro biasimevole motivo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, reca a taluno molestia o disturbo, e, dunque, la condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione. La molestia, rilevate nei termini di cui innanzi, consiste, in particolare, in 嘉盛外汇 un’azione che altera fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, mentre con il concetto di disturbo si intende ciò che altera le normali condizioni in cui si svolge l’occupazione del soggetto. Ai fini della configurabilità della menzionata ipotesi contravvenzionale, pertanto rileva la modalità con cui si invade l’altri sfera privata e pertanto l’invio delle email di per sè non configura il reato perché il ricevente può scegliere di non aprire il messaggio e di cestinarlo.