IL RIFIUTO DELL’ESAME DEL DNA E’ SUFFICIENTE PER LA PRONUNCIA DI PATERNITA’

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 20235/2012 respingendo il ricorso di un cittadino di Trento contro la sentenza che ne dichiarava, su istanza della madre, la paternità naturale.

In particolare, l’uomo di era rifiutato di sottoporsi all’esame del DNA sostenendo che la sua “paternità” era pressoché impossibile a causa di una disfunzione erettile.

Tuttavia, i giudici della Cassazione non ha tenuto in conto delle disfunzioni del ricorrente in quanto non incidenti sulla capacità di generare, né ha ritenuto valide le ragioni di privacy addotte per non sottoporsi all’esame del Dna.

Non è dunque vero che il rifiuto della prova ematologica possa essere valutato come decisivo sole se sia stata provata l’esistenza di rapporti sessuali fra i due. All’opposto, il  rifiuto di sottoporsi al test del DNA costituisce un comportamento valutabile dal giudice proprio in mancanza di altri riscontri soggettivi.