INQUILINO FULMINATO PER MANCANZA DEL SALVAVITA: CONDANNATI IL PROPRIETARIO E L’AMMINISTRATORE DI FATTO
Il proprietario di casa e l’amministratore “di fatto” rispondono penalmente della morte dell’inquilino rimasto fulminato per l’assenza di “salvavita “ all’interno dell’abitazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 40050/2012, condannando l’anziana madre, proprietaria della casa e del figlio che in qualità di “amministratore di fatto” la aiutava nella gestione dell’immobile.
Lo sventurato inquilino fu raggiunto mentre si faceva la doccia da una prima scarica elettrica. Pertanto, cercando di capire il motivo della dispersione di energia, l’uomo si recò sul terrazzo di copertura dell’abitazione , “venne attinto dalla mortale scarica senza che avesse in alcun modo armeggiato con i fili elettrici” soltanto “per avere contemporaneamente toccato il tubo conduttore dell’elettricità all’autoclave e l’inferriata a potenziale elettrico zero”, dove è stato raggiunto della scossa mortale.
La sentenza ha disposto la condanna del figlio della proprietaria dell’immobile quale amministratore di fatto, senza perciò che vi fosse stata alcuna “formalità di sorta” nella preposizione ma soltanto sulla base del fatto che aveva indicato l’abitazione come propria e che riscuoteva i canoni di locazione rilasciandone ricevuta, e soprattutto perché dopo l’evento si occupò della messa a norma dell’impianto al posto della madre ormai in età.