I FIGLI ADOTTIVI SONO LEGITTIMATI A FARE INDAGINI SULLA FAMIGLIA DI ORIGINE
La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia con la sentenza del 25 settembre 2012, per la contrarietà alla Convenzione di una norma del nostro ordinamento nazionale che vieta ad un soggetto abbandonato dalla nascita a conoscere le circostanze nelle quali è venuto al mondo e anche l’identità della madre.
Il caso era quello di una donna abbandonata alla nascita e poi adottata dopo essere stata per un periodo in un istituto per bambini. Divenuta adulta ha cercato in ogni modo di conoscere il nome della madre e apprendere le circostanze in cui era venuta la mondo. Tuttavia, le autorità italiane hanno sempre opposto un diniego.
La situazione in realtà risulta piuttosto complessa poiché sono in gioco due contrapposti interessi, entrambi meritevoli di tutela: quello della madre a mantenere riservata la propria identità, e quello del figlio che auspica a rintracciare e conoscere la propria famiglia di origine, come elemento della propria identità. L’Italia, considera prevalente l’interesse della madre, tutelando in modo rigido il suo anonimato. E’ però intervenuta la Corte europea secondo cui le proprie origini integrano e completano proprio il diritto all’identità personale tutelato dalla Convenzione.