PAZIENTE AFFETTO DA SLA: PUO’ DETTARE TESTAMENTO ATTRAVERSO IL COMUNICATORE OCULARE
Il testamento olografo si caratterizza per due elementi: la olografia dell’intero documento (tutto il documento va redatto di proprio pugno da parte del testatore) e la sottoscrizione. In mancanza di uno di essi il testamento non è valido e non produce effetti.
Il paziente affetto da SLA, si trova in uno stato di completa paralisi dei muscoli che impedisce la parola, la deglutizione e naturalmente i movimenti. Pertanto si trova impossibilitato alla stesura di un testamento olografo.
E’ intervenuta in merito una coraggiosa e ammirevole sentenza del Tribunale di Varese del 12.03.2012, stabilendo che il paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) può fare testamento dettando le proprie volontà all’amministratore di sostegno avvalendosi del comunicatore oculare.
Il Tribunale ha infatti specificato che : ” Se il paziente affetto da SLA ha desiderio di redigere testamento, ritenere che non possa farlo a causa della patologia, è una discriminazione inaccettabile che, al di là del quadro normativa internazionale sopra segnalato, si scontra con gli artt. 2 e 3 della Costituzione i quali non distinguono l’accesso ai diritti costituzionali in base alla capacità o meno di potere scrivere o muoversi (soprattutto dove il disponente sia pienamente capace di intendere e volere).”
Ciò premesso il Tribunale ha riconosciuto :” la necessità di apprestare, in favore del paziente, meccanismi di “sostituzione” giuridica attraverso i quali il rappresentante raccolga la volontà del titolare del diritto e la renda efficace nell’ordinamento, sottoscrivendo gli atti in nome e per conto del rappresentato, nel rispetto del volere raccolto. ”
Pertanto quanto ai pazienti di SLA dotati di comunicatore oculare (“fortunati tra gli sfortunati”), deve dunque ammettersi che l’amministratore possa raccogliere le volontà testamentarie del beneficiario, che compaiono sullo schermo del comunicatore oculare per poi riportarle in forma scritta su atto formale sottoscritto, ex art. 409 comma I c.c., in nome e per conto del beneficiario, con i poteri di rappresentanza sostitutiva. A tale documento andranno poi aggiunte le fotografie dello schermo del comunicatore oculare in cui è visibile quanto scritto del testatore. In questo modo, insomma, l’amministratore diventerà strumento del beneficiario per confezionare un valido testamento olografo, con ogni garanzia in favore del testatore.
Riportiamo di seguito il link cui è possibile visionare il testo integrale della Sentenza del 12 marzo 2012