SE VOI FOSTE IL GIUDICE…
La famiglia di fatto ha gli stessi diritti della famiglia legittima in caso di risarcimento da morte del congiunto?
IL CASO:
A seguito di incidente stradale era venuto a mancare il convivente della signora Bianchi.
La loro relazione, duratura e stabile, aveva dato origine a una seconda famiglia di fatto, dalla quale era nata anche una figlia.
A seguito dell’incidente la convivente aveva chiesto di partecipare alla ripartizione del danno non patrimoniale, pagato dall’assicurazione, in concorso con la famiglia legittima, formata dalla moglie e da un’altra figlia.
La difesa della moglie aveva contestato la richiesta sulla base del fatto che il defunto aveva una famiglia legittima che era l’unica vantare diritti in relazione al risarcimento; la legge fa riferimento alla categoria dei “prossimi congiunti” quali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno morale e che presuppone l’esistenza di rapporto giuridico di coniugo, che nel caso di una “convivente” non è rinvenibile.
Se voi foste il giudice come risolvereste il caso?
Sebbene la convivenza possa a volte assumere le caratteristiche di una vera e propria famiglia di fatto, ai fini del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale a seguito di un incidente stradale, la legge riconosce tale diritto solo ai “prossimi congiunti”, ovvero ai coniugi e ai parenti entro il terzo grado (genitori, figli, fratelli e nipoti). Pertanto, in questo caso specifico, pur comprendendo la richiesta della convivente, il giudice dovrebbe rigettarla e riconoscere il diritto al risarcimento solamente alla famiglia legittima del defunto, ovvero alla moglie e alla figlia.