CONDOMINIO: IL SOTTOTETTO SI PUO’ TRASFORMARE IN TERRAZZA AD USO ESCLUSIVO SENZA AUTORIZZAZIONE DEGLI ALTRI CONDOMINI

Nuovo indirizzo della Suprema Corte circa la trasformazione ad opera di un singolo condomino del sottotetto; modificando i precedenti orientamenti, la Cassazione con la sentenza n. 14107 del 03.08.2012 ha stabilito che il condomino può trasformare il sottotetto dell’edificio condominiale in “terrazza” senza dover ottenere necessariamente l’autorizzazione da parte degli altri condomini. Secondo la Suprema  Corte infatti il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può effettuare la trasformazione di una parte del tetto dell’edificio in terrazza a uso esclusivo proprio, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente. In altri termini deve restare complessivamente mantenuta, con una modifica che deve restare “non significativa”, la destinazione principale del bene. In altri termini, si può trasformare senza il consenso dei condomini un tetto di proprietà esclusiva di un condominio in una diversa struttura, che in parte rimanga tetto e in parte (non preponderante) diventi terrazza (ad esempio, generando una terrazza a tasca, cioè un’interruzione verticale del tetto prima che si giunga alla gronda, realizzando un terrazzo fruibile da parte del proprietario). Questo tipo di innovazione acquista particolare importanza in quanto consente di acquisire un rapporto di illuminazione sufficiente a rendere abitabile il sottotetto: la terrazza a tasca genera infatti una superficie attraverso la quale può acquistare luminosità e ariosità il locale retrostante.

Il caso esaminato riguardava un’opera realizzata dal proprietario dell’ultimo piano, che aveva proceduto al taglio di una falda del tetto per ricavarne una terrazza da destinare al servizio del sottotetto di sua proprietà esclusiva: secondo gli altri condomini del palazzo, tale intervento avrebbe arrecato pregiudizio alla statica della struttura portante nonché al decoro dell’edificio. La diversa copertura (terrazza) inoltre,  pur non eliminando la funzione originariamente svolta dal tetto, imprimeva al bene anche una destinazione a uso esclusivo dell’autore dell’opera, illegittima a parere degli altri condomini.