Il notaio rogante deve informare il compratore dell’abitabilità dell’immobile
Sì al ristoro anche se l’informazione era facilmente visibile dagli atti.
Il notaio rogante è tenuto a informare il cliente che l’immobile non è abitabile anche se l’informazione si evince facilmente dagli atti ed è tenuto a risarcirlo di quanto speso per condonare la casa.
Con una sentenza molto lunga – n. 10296 del 21 giugno 2012 – la Corte di cassazione ha accolto il ricorso del cliente di un notaio che aveva omesso di informarlo circa la non abitabilità di parte dell’immobile acquistato.
Per questo il neo acquirente aveva dovuto condonare la casa. E aveva chiesto il risarcimento del danno al professionista. Il Tribunale di Roma aveva accordato il ristoro mentre la Corte d’Appello aveva ribaltato il verdetto sul presupposto che era facile per il cliente evincere dai documenti che l’immobile non era abitabile.
Ora la Cassazione ha accolto il gravame dell’acquirente tornando al primo verdetto e precisando che poiché lo svolgimento di una prestazione professionale e segnatamente di quella del notaio nell’economia del rapporto di prestazione d’opera deve necessariamente avvenire in funzione dell’assicurazione della consecuzione dello scopo che deve assicurare l’atto rogato e, quindi, nel caso di vendita immobiliare del trasferimento di esso con le caratteristiche che le parti e segnatamente il cliente del notaio hanno contemplato e che la mediazione della prestazione d’opera del notaio deve trasfondere nell’atto, il solo fatto che il cliente sia stato in condizioni tali da dover conoscere, secondo l’ordinaria diligenza del quisque de populo od anche una diligenza quam suis, che una di quelle caratteristiche mancasse, non può valere di per sé ad esentare il notaio da responsabilità, se la mancanza di quella caratteristica sia o debba essere conosciuta o conoscibile da parte del notaio secondo la diligenza impostagli dalla prestazione che è chiamato a rendere, specie se si tratti di una prestazione che non presenti la necessità di risolvere i “problemi tecnici di speciale difficoltà” evocati dall’art. 2236 c.c.