Calcolo delle distanze: i concetti di costruzione e fabbricato
In tema di distanze legali tra gli edifici rientrano nel concetto civilistico di costruzioni le parti dell’edificio (quali, ad esempio, le scale e le terrazze) che, seppur non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere nonché ampliare la consistenza del fabbricato.
Non sono, invece, computabili quelle sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di finitura, oppure accessoria di entità limitata (mensole, grondaie ecc.).
Così il Consiglio di Stato, nella sezione IV, con la sentenza 17 maggio 2012, n. 2847 sulla possibilità di valutare, in un giudizio amministrativo, una consulenza tecnica d’ufficio in altro giudizio; nonché sulle opere che non devono essere computate in sede di verifica del rispetto delle distanze tra edifici.
Nella sentenza che qui si commenta si può leggere testualmente, ricordando precedenti giurisprudenziali sul tema che “……… Lo stesso può dirsi per le opere di contenimento, quali indubbiamente si configurano quelle di cui al caso di specie che, comunque progettate in relazione alla situazione dei luoghi ed alla soluzione esteticamente ritenuta più confacente dal committente, hanno una struttura che deve essere idonea per consistenza e modalità costruttive ad assolvere alla funzione di contenimento ed una funzione, che non è quella di delimitare, proteggere ed eventualmente abbellire la proprietà, ma essenzialmente di sostenere il terreno al fine di evitare movimenti franosi dello stesso. Opere tali da dovere essere riguardate, sotto il profilo edilizio, come opere dotate di una propria specificità ed autonomia, in una accezione che comprende tutte le caratteristiche proprie dei fabbricati, donde l’obbligo di rispetto di tutti gli indici costruttivi prescritti dallo strumento urbanistico e, in particolare, delle distanze dal confine privato.” (Consiglio Stato , sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3539)”.
Per quanto concerne ancora l’osservanza delle norme in tema di distanze legali la nozione di costruzione, come giurisprudenza sul tema riferisce, “non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera.”(cfr. sul punto Cassazione civile , sez. II, 17 giugno 2011, n. 13389).
Da ciò ne consegue che costituisce costruzione qualsiasi manufatto che, per destinazione e struttura, abbia carattere di permanenza e stabilità.
(Altalex, 13 giugno 2012. Nota di Manuela Rinaldi)